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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.376. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.376.
inammissibile

Dopo il comma 2-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
2-quaterdecies.1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che non abbiano ottemperato alla iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI con delibera n. 1288 del 11 novembre 2004 possono presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste presentate, entro il 31 ottobre 2011.
2-quaterdecies.2. La facoltà di esaminare, giudicare le richieste ed, eventualmente, riconoscere ai fini sportivi l'attività delle società e delle associazioni di cui al comma 1 spetta al CONI. Fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI sono sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o altre autorità che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI