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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.24. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.24.

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:
18-duodecies. All'articolo 1, comma 56, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2011 e 2012».
18-terdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18-duodecies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.