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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.220. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.220.
inammissibile

Dopo il comma 17-ter aggiungere il seguente:
17-ter.1. Al fine di garantire l'ultimazione degli interventi già in avanzato stato di realizzazione nel settore strategico del turismo, le iniziative agevolate a valere sugli strumenti delle programmazione negoziata di cui al comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, prorogate ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non ancora completate e che alla data del 31 dicembre 2009 risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2011. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Le procedure preordinate al recupero degli importi già erogati per le suddette iniziative agevolate, attivate, anche in sede giurisdizionale, dall'Amministrazione pubblica finanziatrice sono sospese e diventano improcedibili se l'investimento risulta completato entro il termine del il 31 dicembre 2011. Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio con spese rimodulabili.