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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.17. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.17.
inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; inoltre, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 2.134.