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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.131. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.131.
inammissibile

Dopo il comma 6-sexies aggiungere il seguente:
6-sexies.1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono rinnovare al 31 dicembre 2011, senza ulteriore aggravio della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.