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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.114. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.114.
inammissibile

Dopo il comma 4-undecies aggiungere il seguente:
4-undecies.1. Alle Università statali che alla data del 31 dicembre di ciascun anno presentino, ai sensi dell'articolo 51 comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un rapporto tra assegni fissi ed FFO pari o inferiore al 75 per cento, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, relativi alle assunzioni di personale. Le suddette Università possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e all'assunzione di personale sulla base delle disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1 comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.