stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-sexies.100. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2-sexies.100.
inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. L'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: 187. Le risorse di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposte fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
23-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.