Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. 1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 88, inserire il seguente:
88-bis. Per i Comuni con saldi obiettivi anomali, calcolati con le modalità previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, l'obiettivo 2011 non può comunque superare 1'11,4 per cento della media del spesa corrente del triennio 2006-2008.