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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quater.650. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2-quater.650.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai nuclei familiari in cui vi siano minori, anziani o soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo eroga risorse in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.
A tal fine le società che gestiscono servizi pubblici locali, ed in particolare la fornitura di energia elettrica, gas naturale o GPL, acqua, prima di attuare le procedure necessarie a interrompere l'erogazione del servizio per morosità ad un'utenza domestica, hanno l'obbligo di verificare attraverso i servizi sociali e socio-assistenziali dei Comuni, i quali possono avvalersi a tal fine anche degli enti caritativi di cui al comma 1, se il singolo o il nucleo familiare fruitore dell'utenza morosa sia in possesso dei requisiti per richiedere la carta acquisti o comunque si trovi in una condizione effettiva di bisogno che abbia determinato la morosità incolpevole. Tale verifica si attiva prima dell'interruzione del servizio per morosità qualora la fornitura di energia elettrica, gas naturale o GPL, acqua sia finalizzata a riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per l'abitazione principale. Se da tale verifica risulta che il soggetto fruitore di tale utenza è moroso in quanto si trova effettivamente in condizioni economiche e sociali disagiate e non possa, per questo, far fronte con i propri mezzi ai bisogni essenziali del nucleo familiare in cui vi siano minori, anziani o soggetti comunque deboli, è garantita continuità al servizio di fornitura di acqua, energia elettrica, gas naturale o GPL finalizzato a riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda. Gli oneri necessari a garantire la continuità di tale utenza, per il periodo in cui sussiste la condizione di disagio incolpevole, sono a carico delle medesime società che gestiscono i servizi pubblici locali che, entro 90 giorni dall'accertata condizione di disagio sociale e di bisogno, possono chiederne il rimborso al Comune di competenza, a seguito di richiesta documentata.
I Comuni si rivalgono, secondo modalità stabilite dal medesimo decreto di cui al comma 2, sulle risorse del Fondo per la morosità incolpevole.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.