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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quater.101. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2-quater.101.
inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: «6. Ferme restando le competenze e le attività poste in essere dalle Regioni, qualora si rendesse necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, si provvede ai seguenti interventi in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici:
sostegno economico durante il periodo di disoccupazione;
attività di formazione e/o riqualificazione da svolgersi o presso la stessa azienda che effettua l'assunzione o da affidare, mediante convenzioni, alle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
ulteriori attività e/o iniziative volte a garantire la formazione/riqualificazione degli infortunati sul lavoro.

Lo svolgimento delle attività sopra elencate è di competenza degli enti di formazione promossi dalle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui all'articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nonché degli enti bilaterali con finalità assistenzialistiche, integrati da membri delle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui sopra.
Le attività di riqualificazione professionale sono finanziate tramite l'addizionale dell'1 per cento di cui all'articolo 181, comma 1, del Testo unico n. 1124 del 1965, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, per l'assegno speciale di cui alla legge n. 248 del 1976, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge n. 264 del 1949, secondo la seguente ripartizione: il 10 per cento del gettito complessivo è destinato, tramite apposito vincolo, direttamente agli enti di formazione promossi dalle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui all'articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre la restante quota è utilizzata dall'INAIL per il finanziamento degli enti bilaterali con finalità assistenzialistiche, integrati dai membri delle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui sopra».