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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
1.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 157, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «andamento del costo della vita» è aggiunto il seguente periodo: «Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al primo comma».