Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 157, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «andamento del costo della vita» è aggiunto il seguente periodo: «Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al primo comma».