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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.70. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/02/2011  [ apri ]
2.70.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:
6-septiesdecies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 31 maggio 2010, è prorogato, per quanto concerne l'IPSEMA, al 31 dicembre 2011.
6-octiesdecies. È istituito presso l'IPSEMA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto marittimo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
6-noviesdecies. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse di cui al comma 6-vicies, sono definite dalle organizzazioni datoriali dell'armamento e della pesca con le organizzazioni nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.
6-vicies. Il fondo speciale di cui al comma 6-octiesdecies è alimentato da un contributo di 20 milioni di euro derivante da una corrispondente riduzione del capitolo «Avanzi economici portato a nuovo» del bilancio consuntivo dell'IPSEMA al 31 dicembre 2009, nonché da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto marittimo, che sarà convenuto dalle organizzazioni datoriali e sindacali di cui al comma 6-noviesdecies per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.