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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.361. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/02/2011  [ apri ]
2.361.

Dopo il comma 1-octies, aggiungere, il seguente:
1-novies. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3»;
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato».