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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.29. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/02/2011  [ apri ]
2.29.

Sostituire il comma 12-terdecies con i seguenti:
12-terdecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione italiana allevatori, sono finanziate per un importo di 25 milioni di euro, fermo restando gli eventuali ulteriori finanziamenti da parte delle Regioni nell'ambito delle risorse trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001.
12-terdecies.1. Agli oneri di cui al comma 12-terdecies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2011, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.