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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.230. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/02/2011  [ apri ]
2.230.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. 19-bis. Al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera a) le parole da: «determinato» fino a: «del valore nominale,» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento del valore di ogni singola obbligazione»;
2) al comma 3 lettera a-bis) le parole da: «determinato» fino a: «di ogni singola azione» sono sostituite dalle seguenti: «pari al valore di 1,35 euro per ogni singola azione» in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 luglio 2010 e con taglio minimo unitario di euro 1.000;
3) al comma 3 è soppressa la lettera b);

19-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, mediante ripartizione del fondo dei conti dormienti di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché con i maggiori introiti provenienti dalla liquidazione della vecchia Alitalia.