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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.123. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/02/2011  [ apri ]
2.123.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.