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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.0100. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/02/2011  [ apri ]
2.0100.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. 1. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti «e gli Enti Parco istituiti con legge regionale, tenuto conto degli interessi costituzionali a tutela dei quali detti parchi sono istituiti.».
2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «e comunque alle università,» sono aggiunte le seguenti: «, gli Enti Parco istituiti con legge regionale, tenuto conto degli interessi costituzionali a tutela dei quali detti parchi sono istituiti.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data: a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente; b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale; c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
5. Dall'attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non inferiori ad 1 miliardo di euro per l'anno 2010, a 500 milioni di euro per l'anno 2011, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rap- porto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.