Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-sexies è aggiunto il seguente: «7-septies. Gli enti locali virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità possono utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico.»