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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quinquies.0100. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/02/2011  [ apri ]
2-quinquies.0100.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies.1.- (Non applicabilità sanzioni per ristrutturazione enti creditizi). - 1. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti anche interessati da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.