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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.570. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.570.

Al comma 12-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede, per l'anno 2011, quanto a 40 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, iscritte nelle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Politiche economico-finanziarie e di bilancio, e Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e, quanto a 60 milioni di euro, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quinquies.2;

Conseguentemente, dopo il comma 12-quinquies aggiungere i seguenti:
12-quinquies.1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per la regione Calabria, 45 milioni di euro per la regione Sicilia e 10 milioni di euro per la regione Campania. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
12-quinquies.2 Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.