stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-ter.653. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2-ter.653.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è inserito il seguente comma 119-bis:
119-bis. I Comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.
Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3, dell'articolo 14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

Conseguentemente:
il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.