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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 406

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2009  [ apri ]
4.22.

Al comma 1, capoverso, alla lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L'autorizzazioneè data con decreto motivato, contestuale e non modificabile, che deve contenere a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini nonché delle specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede che devono essere fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».