Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 7-bis. Nelle aule giudiziarie è vietato l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora finalizzato a dare pubblicità allo svolgimento dell'udienza».