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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.03. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4059

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2011  [ apri ]
7.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)
.

Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 4 (Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385) sono apportate le seguenti modifiche:
a. dopo l'articolo 120-quater è aggiunto il seguente:
«Art. 120-quinquies. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.
2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.
3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
b. All'articolo 144, comma 3, dopo le parole: «negli articoli 116» sono inserite le seguenti: «, 120-quinquies.».

2. All'articolo 28 (Abrogazioni e norme finali) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
6. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati.»