Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. Al comma 2, lett. c), dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo la parola «producono», inserire le seguenti «e trasportano».
2. Dopo il comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
«9-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo.».