Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).
1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.