Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione degli orientamenti comunitari in materia di sicurezza degli impianti di idrocarburi off-shore).
1. Per garantire la massima tutela della salute umana e dell'ambiente nelle attività di astrazione e lavorazione degli idrocarburi negli impianti off-shore, il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per attuare gli indirizzi in materia di sicurezza degli impianti petroliferi off-shore in Italia contenuti nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2010)560: «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività off-shore nel settore degli idrocarburi, del 12 ottobre 2010.
2. Nell'attuazione della delega il Governo persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) recepimento delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2010) 560: «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività off-shore nel settore degli idrocarburi», del 12 ottobre 2010;
b) monitoraggio della legislazione in materia e correzione delle lacune esistenti;
c) approfondimento sulle procedure di autorizzazione delle attività di estrazione e lavorazione degli idrocarburi negli impianti off-shore e sulla piena compatibilità tra questa e gli obiettivi di sicurezza per la salute umana e di tutela dell'ambiente;
d) miglioramento dell'efficacia dei controlli da parte delle autorità pubbliche.