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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.100. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4059-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2011  [ apri ]
21.100.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riorganizzazione, il coordinamento, la semplificazione in un unico testo organico della legislazione relativa alle concessioni demaniali specificamente rilasciate a fini turistico-ricreativi e a scopo di tutela del paesaggio e della sicurezza nella fruzione del mare, delle spiagge e degli arenili oltre che dell'integrità dell'ambiente marittimo quali funzioni e finalità di pubblico interesse attribuite in via sussidiaria ai concessionari ex articolo 118, comma 4, della Costituzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento e attribuzione ad ogni concessionario dei compiti, poteri e doveri di polizia, tutela e conservazione ambientale e delle acque del mare, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, e dei doveri e compiti di tutela e conservazione del paesaggio marittimo tipico delle località, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
b) riconoscimento e attribuzione ad ogni concessionario dei compiti e doveri di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza della balneazione turistica e ricreativa, anche ai fini di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;
c) riconoscimento del valore della continuità e della regolarità dell'esercizio delle funzioni e finalità di pubblico interesse garantite da ciascun concessionario, tramite autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui ai punti a) e b) rilasciata nominativamente alla ditta, associazione, impresa, consorzio o società e trasferibile solo previa verifica della permanenza dei necessari requisiti;
d) previsione del presupposto rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti a) e b), a tempo indeterminato, da parte delle competenti autorità amministrative e di polizia, con verifica triennale della permanenza dei necessari requisiti, a pena di decadenza dalle autorizzazioni e, dunque, dalla concessione demaniale;
e) previsione tassativa ed espressa dei casi di revoca e di decadenza del concessionario dal titolo concessorio e di uno statuto dei requisiti soggettivi del concessionario, ivi compresa l'assenza di pendenze fiscali non regolarizzate dell'azienda concessionaria, e l'assenza di pendenze e condanne penali;
f) previsione di una disciplina organica delle definizioni, dei titoli, dei procedimenti e delle facoltà di costruzione di beni immobili sul demanio marittimo turistico-ricreativo, con espressa definizione delle classi e categorie delle costruzioni ai fini dell'applicazione dei canoni concessori previsti con e stabiliti con legge e ai fini dell'acquisizione delle costruzioni anzidette da parte dell'ente proprietario all'elenco dei propri beni in caso di revoca, decadenza o scadenza;
g) previsione della facoltà, per l'ente proprietario, di prevedere eccezionalmente un termine di durata del titolo concessorio:
in caso di motivate e improrogabili esigenze di pubblico interesse;
per un periodo temporale di validità del titolo non inferiore a 30 anni;
h) previsione di alienazione del bene marittimo oggetto di concessione che, per natura e funzione, sia escluso dalla categoria dei beni demaniali e che, previo apposito provvedimento di sottrazione dello stesso alla pubblica funzione, potrà essere alienato con obbligo di previsione di una clausola di opzione per il concessionario.
i) previsione, nei casi di revoca o decadenza ovvero scadenza del titolo concessorio:
della indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, che escluda gli importi economici dal novero degli elementi passibili di valutazione nelle offerte progettuali;
del pieno indennizzo del concessionario revocato, decaduto o scaduto con un importo corrispondente al valore delle opere legittimamente compiute e gli investimenti autorizzati ed eseguiti sulla superficie della concessione che non siano stati ammortizzati e remunerati alla data di revoca, decadenza o scadenza del titolo, ovvero, laddove sulla superficie della concessione insista un'azienda turistico-ricreativa, con un importo corrispondente al valore commerciale dell'azienda, comprensivo dell'avviamento, dimostrato con perizia asseverata da iscritto ODCEC.

5. Il Governo è, altresì, delegato alla delegificazione della normativa del settore e alla emanazione di decreti correttivi entro un termine massimo di due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo emanato in esecuzione della delega di cui al comma 4.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le parole:, nonché delega al Governo in materia di speciali concessioni demaniali.