stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.52. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4059-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2011  [ apri ]
13.52.

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, e n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, che individuano 25 reti televisive nazionali terrestri, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di operatori nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di operatori nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».