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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.1. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 4059

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
11.1.

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti parole: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,»;
b) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica»;
c) al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo Introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;
c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;»
d) al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:
«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario, Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;
d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;
d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga adopera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di backhaul; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale»;
e) al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti;
«e-bis) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti wireless fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti wireless;
e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

f) al comma 3, lettera f), dopo le parole «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione»;
g) al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza»;
h) al comma 3, sopprimere la lettera l);
i) al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:
«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione del diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito Internet»;
l) al comma 3, sopprimere la lettera o);
m) al comma 3, sopprimere la lettera p);
n) al comma 3, sopprimere la lettera q);