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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 4059

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2011  [ apri ]
1.1.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;
b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;
c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;
d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;
e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una proceduta per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;
f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;
g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;
h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;
i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;
l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;
m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da porte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;
n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;
o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.