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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.04. in Assemblea riferita al C. 4059-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/04/2011  [ apri ]
18.04.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero di tutelare la sicurezza di attività economiche di carattere strategico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti limiti quantitativi alle quote dei diritti di voto o del capitale detenute in società quotate nei mercati regolamentati da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari.