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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.0150. in Assemblea riferita al C. 4059-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/06/2011  [ apri ]
28.0150.
inammissibile

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 61/2010 in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini). - 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, le parole: «Per l'illecito previsto al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 4»;
b) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una Denominazione di origine protetta o di una Indicazione geografica protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi pecuniari di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo pecuniario accertato ed alla sospensione del diritto ad utilizzare la Denominazione di origine protetta o l'Indicazione geografica protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione».