All'emendamento 10.300 della Commissione, lettera i-bis), sostituire il numero 6) con il seguente: 6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari.