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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al C. 4059-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2011  [ apri ]
1.1.

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente:
al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Procedura d'infrazione n. 2006/2378). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche in considerazione di quanto dispone l'articolo 10 della direttiva, al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) stabilizzare gli incentivi temporanei previsti dalla legislazione vigente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della prestazione energetica per la climatizzazione invernale; agli interventi sugli edifici esistenti o su parti di essi o su singole unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre comprensive di infissi; all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
b) prevedere che gli incentivi per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica sul patrimonio edilizio esistente spettino alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

2. Il comma 2-bis, dell'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
2-ter. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso».
b) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
7-ter. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore».

4. L'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è abrogato.