Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sostituire il settimo comma con il seguente:
«L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e scelto nominativamente con delibera assembleare; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Tutte le erogazioni del condominio dovranno essere effettuate a mezzo bonifico, specificandone le causali. Le scritture del registro di contabilità del condominio dovranno essere sempre conciliate con quanto, cronologicamente e quantitativamente, riportato nell'estratto conto postale o bancario dello stesso condominio».