stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2012  [ apri ]
7.5.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1122-ter», inserire il seguente:
  Art. 1122-ter.1. (Fascicolo del fabbricato). – È istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio – di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato – con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.
  La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato od a singole parti dello stesso. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
  Alla compilazione del fascicolo di fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
  L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del Fascicolo, avviene senza oneri per la parte interessata.
  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del Fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione, custodia e di aggiornamento dello stesso. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone di una valutazione di sicurezza, contenente le informazioni di cui al comma 1, redatta da un tecnico abilitato, ed il certificato di collaudo, ove previsto.