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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2012  [ apri ]
6.3. (nuova formulazione)

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», sostituire il secondo comma con il seguente:
  Per ogni intervento effettuato nelle unità immobiliari di uso esclusivo o sulle parti di interesse comune, un tecnico abilitato designato dal proprietario o dal condominio dovrà redigere una relazione esaustiva con dichiarazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica dell'intervento, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. La relazione sarà conservata negli atti dell'amministrazione del condominio e dovrà essere consultata ogni qualvolta altre opere siano intraprese nelle unità immobiliari o sulle parti comuni, al fine di verificare la compatibilità complessiva degli interventi sulle strutture del fabbricato.