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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2012  [ apri ]
6.3.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», sostituire il secondo comma con il seguente:
  Per ogni intervento effettuato nelle unità immobiliari di uso esclusivo o sulle parti di interesse comune, un tecnico abilitato designato dal proprietario o dal condominio dovrà redigere una relazione esaustiva con dichiarazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica dell'intervento, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. La relazione sarà conservata negli atti dell'amministrazione del condominio e dovrà essere consultata ogni qualvolta altre opere siano intraprese nelle unità immobiliari o sulle parti comuni, al fine di verificare la compatibilità complessiva degli interventi sulle strutture del fabbricato.
  La omessa esibizione della documentazione determinerà l'obbligo di accesso da parte di tecnico designato dall'amministratore che redigerà la relazione a spese dell'interessato.