Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 33.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, sentite le associazioni di categoria degli amministratori condominiali inserite nell'elenco previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007, determina con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento contenente nome relative forme di garanzia per i capitali gestiti dall'amministratore di condominio.