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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2012  [ apri ]
25.5.

  Al comma 1, capoverso «Art. 71» dopo il terzo comma, inserire i seguenti:
  Al fine di promuoverne e valorizzarne le competenze nonché diffondere il rispetto di regole deontologiche, l'esercizio della professione di amministratore di immobili in condominio è subordinata al superamento di un esame di abilitazione professionale, da svolgere presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale abilitazione professionale deve precedere l'esercizio della relativa attività.
  L'esercizio della professione di cui al quarto comma è subordinata, altresì, all'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante al fine di mantenere e garantire lo standard qualitativo-professionale necessario all'espletamento della attività di gestione immobiliare.
  Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di abilitazione professionale di cui al quarto comma.