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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2012  [ apri ]
25.2. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, al capoverso «Art. 71», sostituire il primo comma con i seguenti:
  
1. È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio:
   a) il titolo;
   b) il codice fiscale;
   c) le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;
   d) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
   e) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;
   f) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;
   g) i bilanci del condominio;
   h) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;
   i) le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa.

  2. L'amministratore del condominio comunica all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo ed ogni omissione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.