Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire il secondo comma con il seguente:
«Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in comproprietà a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. I comproprietari del piano o della porzione di piano rispondono solidalmente per il pagamento dei relativi contributi».