Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:
«Art. 1117-ter. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 1136», quarto comma, sostituire le parole: di cui agli articoli 1120 con le seguenti: di cui agli articoli 1117-ter, 1120.