Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire il seguente:
«Art. 1117-bis.1. — (Acquisto di parti comuni). — 1. Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:
a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;
b) laddove necessario ovvero particolarmente utile all'interesse del condominio.
2. La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i tre quarti del valore dell'edificio.
3. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione
4. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle pani comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
5. I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo».