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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2012  [ apri ]
2.3. (nuova formulazione)

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis» inserire il seguente:

  Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e atti dispositivi delle parti comuni). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni nonché l'alienazione e la concessione dei diritti di godimento sulle stesse, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o dell'atto dispositivo e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, non deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispettivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi».