Al comma 1, capoverso «Art. 1129», dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo.