Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
Art. 33.
(Delega al governo per l'istituzione dei pubblici registri dei condomìnii e degli amministratori di condominio).
1. Al fine di garantire un'adeguata pubblicità delle vicende condominiali in relazione alla nuova disciplina della capacità dei condomìnii introdotta dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un pubblico registro dei condomìnii, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del registro presso l'Agenzia del territorio;
b) prevedere che nel registro debbano essere registrate:
i) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori; le liti attive e passive;
ii) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
iii) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;
iv) i bilanci del condominio;
v) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;
vi) le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa;
vii) altri atti, fatti, provvedimenti per i quali sussistano rilevanti esigenze di pubblicità;
c) individuare tassativamente i casi in cui la registrazione di atti abbia efficacia costitutiva o abilitante, con particolare riferimento alle deliberazioni che devono essere assunte con particolari maggioranze; e prevedere che gli altri fatti e vicende giuridiche siano registrate a fini di pubblicità-notizia;
d) prevedere che alle registrazioni debba obbligatoriamente provvedere l'amministratore del condominio e definire il relativo termine;
e) stabilire sanzioni amministrative per l'omissione o il ritardo nella registrazione nel massimo di tremila euro per omissione o ritardo; stabilire sanzioni penali per l'omissione o il ritardo nella registrazione qualora l'amministratore abbia agito per recare intenzionalmente ingiusto vantaggio o pregiudizio a terzi, nei limiti dell'ammenda fino a 15.000 euro e dell'arresto fino a tre anni;
f) consentire verifiche e controlli incrociati tra il registro dei condominii, il catasto degli immobili urbani e il registro degli immobili;
g) previsione di un adeguato periodo transitorio, differenziato avendo riguardo alla posizione dei condomìnii costituiti da meno di dieci unità abitative.
2. Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per riordinare, integrare e modificare la disciplina del registro degli amministratori di condominio, introdotto dalla presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) integrazione o comunque coordinamento funzionale tra il registro degli amministratori di condominio e il registro dei condomìnii;
b) previsione che il registro sia tenuto presso l'Agenzia del territorio;
c) previsione di più stringenti requisiti di onorabilità per gli iscritti;
d) individuazione dei requisiti di professionalità, prevedendo che gli iscritti abbiano almeno conseguito un diploma di scuola media superiore e che siano svolte attività di formazione iniziali o periodiche;
e) prevedere che le regioni possano partecipare alla definizione delle attività di formazione iniziale e continua;
f) escludere, in ogni caso, che per l'iscrizione al registro possa essere imposto un esame di abilitazione;
g) escludere la presenza di organi di autogoverno di categoria, salva la possibilità di costituire consigli con mere funzioni consultive;
h) definire la forma giuridica dei soggetti che possono chiedere l'iscrizione al registro, regolando specificamente la possibilità che una società di persone o di capitali possa assumere l'incarico di amministratore di condominio, definendo i relativi requisiti di solidità, onorabilità, professionalità e individuando i soggetti responsabili;
i) istituire un procedimento e un sistema di sanzioni disciplinari;
j) prevedere, in sede di disciplina transitoria, che possano comunque svolgere l'attività di amministratore di condominio anche coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti.
Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi».