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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2012  [ apri ]
25.7.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 71», inserire il seguente:
  «Art. 71-bis – 1. Presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, è istituito un Registro degli amministratori di condominio. Possono essere iscritti al Registro coloro:
   a) che abbiano il godimento dei diritti civili;
   b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
   c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
   d) che non siano interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;
   e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
   f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
   g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;
   h) che abbiano sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

  2. Al registro possono essere iscritte anche società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
  3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.
  4. Per quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) ed g) del comma 1. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
  5. Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. L'iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l'esercizio di tale attività».

  Conseguentemente al capoverso «Art. 71», al primo comma, sopprimere le parole: e dei loro amministratori.