Al comma 1, capoverso «Art. 71», sostituire il primo comma con il seguente:
È istituito presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, il Registro degli amministratori di condominio, nel quale sono annotate le generalità dell'amministratore, codice fiscale compreso, e la data della sua nomina o cessazione per ogni condominio con il relativo codice fiscale, le unità immobiliari che lo compongono ed i relativi estremi catastali. Le modalità attuative di iscrizione nel Registro sono approvate con provvedimento dell'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.